Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 8 Viabilità e infrastrutture

1. La viabilità veicolare, pedonale e ciclabile di servizio all'approdo turistico è quella indicata nella Tav. n. 10.

2. I posti auto fuori terra e quelli interrati, così come indicati nella Tav. n. 10bis, dovranno garantire posti auto assegnati in via esclusiva all'approdo turistico in quantità non inferiore a 0,8 posto auto/posto barca, ai sensi dell'Art. 15 dell'Allegato Il "Direttive standard per la pianificazione e la progettazione dei porti e approdi turistici" della Disciplina del Master Pian "La rete dei porti toscani".

3. Ai fini del rilascio della concessione demaniale concernente la realizzazione e la gestione dell'Approdo turistico, il numero dei posti barca effettivamente utilizza bili per il diporto nautico sarà direttamente proporzionale, secondo quanto disposto dall'Art. 15 dell'Allegato II della disciplina del Master Pian di cui al comma precedente, al numero dei posti auto complessivamente reperiti, anche al di fuori del perimetro della variante di cui alle presenti norme.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021