Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale
Art. 2 Procedure di adozione e approvazione
1. La legge 84/94 stabilisce che "l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate". Nell'Art. 10 della stessa legge si legge "il Segretario Generale elabora il Piano Regolatore Portuale avvalendosi della segreteria tecnico-operativa" e lo stesso Piano viene "adottato dal Comitato Portuale previa intesa con il comune o i comuni interessati."
2. La Regione Toscana ha disciplinato l'intesa citata nella legge 84/94 con l'Art. 21 comma 4 della L.R. 1/2005 che recita "per la definizione del Piano del porto, di cui all'Art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.84, si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati".
3. Il Comitato Portuale provvede, una volta raggiunta l'intesa, alla adozione del Piano che è quindi inviato, per il parere di competenza, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quest'ultimo si esprime nei termini previsti dall'Art. 5 comma 3 della L. 84/94.
4. Il Piano è sottoposto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) ed è trasmesso alla Regione Toscana per l'approvazione.
Art. 3 Variazione del Piano Regolatore Portuale
1. In merito alle proposte di revisioni, aggiornamenti e modifiche che possono essere apportate al PRP vigente, sulla base di quanto indicato dal Voto n. 93/2009 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali. Indirizzi tecnici, metodologici e ambiti procedimentali", queste si distinguono secondo le due tipologie descritte nei seguenti punti.
- a. Adeguamento Tecnico-Funzionale (di seguito ATF) al PRP vigente: qualsiasi proposta di revisione e/o aggiornamento al PRP vigente che, pur riguardando aspetti infrastrutturali anche significativi, è comunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi del PRP mantenendone inalterate le scelte strategiche di base. Quindi un ATF per essere definito tale deve rispettare i seguenti requisiti:
- i. sotto il profilo delle funzioni portuali, non può introdurre nuove destinazioni d'uso;
- ii. sotto il profilo infrastrutturale può introdurre modifiche più o meno rilevanti dell'assetto plano altimetrico e batimetrico delle opere ed infrastrutture contemplate dal PRP (come la forma e della lunghezza di moli e banchine, modifiche delle dimensioni e localizzazioni dei fabbricati di servizio, in una diversa articolazione della viabilità).
- iii. In qualsiasi caso le modifiche introdotte dall'ATF al PRP vigente:
- - non devono comportare effetti negativi sotto il profilo ambientale;
- - devono comunque rispettare i requisiti di fattibilità tecnica;
- - non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
- b. Variante al PRP vigente: qualsiasi proposta di variante al PRP vigente che comporti l'alterazione, anche parziale, degli obiettivi e delle strategie del PRP, introduce di fatto "modifiche sostanziali" e pertanto deve essere intesa come nuova "proposta di PRP" e dovrà quindi necessariamente percorre l'iter procedimentale di adozione, valutazione ed approvazione previste per l'approvazione del Piano.
2. A partire dall'adozione del Piano Regolatore Portuale da parte del Comitato Portuale, i procedimenti autorizzativi di cui al CAPO V, sono sospesi nel caso in cui siano in contrasto con il Piano adottato sino alla sua entrata in vigore a seguito della definitiva approvazione.