Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 13 Interpretazione delle indicazioni di Piano

1. I dati tecnici aventi valore prescrittivo sono contraddistinti da sottolineatura.

2. In caso di difformità tra le indicazioni contenute nelle schede tecniche e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, prevalgono i dati e le rappresentazioni contenute nelle schede.

3. Con riferimento alla progettazione attuativa degli interventi negli ambiti ad esclusiva operatività portuale:

  1. a. tutte le indicazioni contenute nelle schede tecniche riferite alle aree dei sotto-ambiti,i nonché le indicazioni specificate negli schemi grafici riferite al perimetro di ambito ed alla linea di massimo riempimento, hanno efficacia prescrittiva;
  2. b. le indicazioni contenute negli schemi grafici delle schede tecniche di ambito riferite alla linea ferroviaria, all'attestamento del fronte costruito e al perimetro delle aree dei sotto-ambiti, possono avere efficacia prescrittiva o di indirizzo, secondo la simbologia specificata nella legenda allegata alle presenti N. T. A.;

Art. 14 Grandezze relative alle opere marittime

1. Configurazione delle opere portuali: conformazione delle opere marittime previste.

2. Ampiezza del canale di accesso: misura la larghezza del canale, libero da ostacoli, che si sviluppa simmetricamente intorno alla linea che individua la rotta ideale di accesso delle massime navi che entrano ed escono dal porto.

3. Ampiezza dei bacini di evoluzione e dei cerchi di evoluzione: esprime la superficie del cerchio (di diametro minimo pari all'incirca ad 1,5 volte la lunghezza della massima nave che accede in quel punto del porto) all'interno del quale possono essere svolte manovre di modifica della rotta della nave per accedere alle banchine di accosto.

4. Profondità dei fronti di accosto di banchina: misura l'altezza normale del fondale sotto il livello medio mare.

5. Lunghezza dei fronti di accosto di banchina: misura la lunghezza del fronte destinato all'attracco delle navi e tiene conto delle modalità di ormeggio delle navi e della distanza da lasciare tra nave e nave.

Art. 15 Grandezze relative alle opere a terra

1. Perimetro di ambito: delimitazione dell'area entro cui valgono le indicazioni e i dati quantitativi di riferimento.

2. Area di concentrazione dei volumi: individua la superficie di pertinenza del costruito, corrispondente al lotto da asservire alla costruzione, comprensivo dei parcheggi pertinenziali e del verde per la mitigazione ambientale.

3. Rapporto di copertura: rapporto espresso in percentuale tra l'area di concentrazione dei volumi e la superficie dell'ambito.

4. L'altezza degli edifici (H): misura la differenza tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda la quale è data dall'intersezione tra l'intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici.

5. Distanza degli edifici dal fronte di accosto (DA): misura la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo che congiunge il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il filo banchina. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

6. Distanza dai confini e dalle recinzioni (DC): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine e/o le recinzioni. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

7. Distanza tra gli edifici (DE): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine e/o le recinzioni. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

8. Distanza degli edifici dalla viabilità stradale (DS): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine stradale della viabilità interna portuale prospiciente.

9. Distanza degli edifici dalla viabilità ferroviaria (DF): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine ferroviario della linea ferroviaria non pubblica interna al porto prospiciente.

Art. 16 Edifici e/o manufatti

1. Per gli edifici a servizio delle attività portuali il Piano consente tutti i tipi di intervento di cui all'Art. 19. Per la demolizione, in particolare, condizione necessaria è il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti condizioni:

  • - epoca di costruzione dell'edificio e/o manufatto non anteriore a 50 anni;
  • - incompatibilità con le caratteristiche funzionali ed operative relative al sotto-ambito di appartenenza.

Art. 17 Viabilità stradale e ferroviaria

1. Il Piano Regolatore Portuale descrive l'assetto infrastrutturale stradale - ferroviario principale interno al porto. Esso ha valore indicativo; la definizione dei tracciati nonché delle caratteristiche tecniche è rimandata ad una fase successiva di approfondimento progettuale, fermo restando quanto riportato nel seguito.

2. Viabilità stradale:

  • - predisposizione di opportune fasce di pertinenza, costituenti parte integrante della strada stessa ed utilizzabili unicamente per la realizzazione di altre componenti (banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterali, opere di sistemazione a verde finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell'impatto ambientale, piste ciclabili).
  • - larghezze minime tracciati principali: 22,80 m
  • - larghezze minime tracciati secondari: 9,00 m
  • - predisposizione di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,00 m
  • - predisposizione di passaggi pedonali di servizio, da realizzare con continuità in corrispondenza della viabilità principale, aventi larghezza non inferiore a 0,75 m nonché di banchine non inferiori a 0,50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili monodirezionali: 1.50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili bidirezionali: 2.50 m

Art. 18 Aree di sosta e di stoccaggio delle merci

1. Il Piano Regolatore Portuale individua due categorie di aree per la sosta:

  • - aree di sosta relative alle attività di banchina, ricadenti entro i perimetri di ambito portuale;
  • - aree di sosta pertinenti al costruito;

2. Per le aree di sosta relative alle attività di banchina, il Piano rimanda alla letteratura specializzata che, con appositi indici, stabilisce quantità e caratteristiche degli spazi necessari in relazione alla componente funzionale precipua nonché al volume del traffico.

3. Per le aree di sosta di pertinenza al costruito il Piano rimanda alle schede tecniche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le modalità di scarico, carico, movimentazione, trasporto e stoccaggio delle merci all'interno delle aree portuali verranno regolamentate dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi Tecnici preposti al controllo ed alla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Lo stoccaggio delle merci rinfuse potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute del personale che opera nei terminal e della popolazione in generale, e/o delle merci non pericolose ma in qualsiasi caso pulverulenti, deve avvenire all'interno di depositi completamente chiusi (ad es silos, capannoni, etc.) che ne impediscano la diffusione nell'ambiente circostante. La movimentazione delle rinfuse pericolose (ad es. carbone) e/o pulverulenti, deve avvenire mediante nastri trasportatori posti all'interno di cunicoli chiusi così da impedirne la diffusione nell'ambiente circostante. Per tutte le altre merci e/o rinfuse non pulverulenti è consentito lo stoccaggio nei piazzali in cumuli. In caso di movimentazione e stoccaggio occasionale e/o di breve durata di merci potenzialmente pericolose e/o pulverulenti le modalità di scarico, movimentazione e stoccaggio verranno definite dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi di controllo in tema di salute ed ambiente.

Art. 19 Tipologie d'intervento

1. Gli interventi consentiti dal Piano Regolatore Portuale, sia in relazione alle opere a mare che alle opere a terra, sono definiti nel modo che segue:

  1. a) manutenzione ordinaria: quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture delle opere nonché l'integrazione o il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti;
  2. b) manutenzione straordinaria: quelli necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle opere, nonché integrare i servizi tecnologici, senza che se ne alterino la configurazione complessiva, nel caso delle opere a mare, oppure i volumi e/o le superfici nel caso delle opere a terra.
  3. c) Ristrutturazione: quelli volti a trasformare le opere in maniera da portare ad una configurazione in tutto o in parte diversa dalla precedente.
  4. d) Demolizione: accompagnata dalla ricostruzione solo nei casi individuati dalle schede tecniche.
  5. e) Ampliamento: interventi di estensione ed ampliamento delle superfici esistenti.
  6. f) Nuova costruzione: interventi di nuova costruzione.

2. Le tipologie di intervento di cui alle lettere c), d), e), ed f) sono soggette alle autorizzazioni di cui al Capo V, fermo restando, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) le normali comunicazioni ed approvazioni in linea tecnica.

3. In mancanza di specificazione sono ammesse le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b).

4. Le opere realizzabili entro le aree funzionali definite dal Piano richiamano puntualmente le modalità d'uso del territorio relative a ciascuna categoria. Esse sono:

  • - moli e dighe foranee;
  • - banchine;
  • - pontili fissi e mobili;
  • - attrezzature di ormeggio;
  • - scali di alaggio e darsene travel-lift;
  • - bacini di carenaggio fissi e darsene per bacini di carenaggio mobili;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle merci;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle forniture di bordo;
  • - mezzi meccanici per la movimentazione delle merci e dei passeggeri;
  • - opere stradali;
  • - arredi connessi alla mobilità stradale carrabile e pedonale;
  • - parcheggi;
  • - stazione di rifornimento carburante;
  • - impianti generali;
  • - edifici destinati allo stoccaggio delle merci;
  • - edifici destinati alle attività relative ai cantieri navali e mezzi meccanici di corredo;
  • - edifici destati al commercio al dettaglio e all'ingrosso;
  • - edifici adibiti ad uffici, a sportelli bancari, alle agenzie di servizio alle persone;
  • - edifici destinati alla ricettività e al turismo (bar, ristoranti, alberghi, biglietterie, sale di attesa, etc.);
  • - edifici destinati allo sport, allo spettacolo ed alla cultura.
  • - locali adibiti al deposito di materiali e/o mezzi.
  • - edifici a servizio delle unità militari
Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021