Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità del Piano Regolatore Portuale

1. Il Piano Regolatore Portuale rappresenta, ai sensi dell'Art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni, il quadro di riferimento territoriale e funzionale per dare progressiva attuazione agli indirizzi strategici assunti dall'Autorità Portuale sulla base delle prospettive di sviluppo del Porto di Livorno.

2. A tal scopo il presente articolato normativo, unitamente agli elaborati elencati all'Art. 5, individua la delimitazione dell'ambito e l'assetto complessivo del porto, le caratteristiche e le destinazioni funzionali delle aree portuali definendone i regimi di uso e trasformazione nonché le opere infrastrutturali e le dotazioni di servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle attività portuali nel rispetto dei requisiti normativi di sostenibilità ambientale e socio-economica e concorre alla programmazione degli interventi infrastrutturali esterni all'ambito portuale ritenuti necessari all'attuazione delle previsioni.

3. L'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del presente articolato normativo, approvato dal Comune di Livorno, e vale sia per le aree demaniali che per le aree di proprietà privata.

4. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'art.9, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni, le indicazioni del Piano si articolano in azioni e programmi di intervento temporalmente definiti nelle loro fasi di attuazione.

5. Il Piano Regolatore Portuale individua le procedure attraverso cui garantire il costante aggiornamento delle sue previsioni alle esigenze di sviluppo, garantendo la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

CAPO II PROCEDURE DI ADOZIONE, APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE

Art. 2 Procedure di adozione e approvazione

1. La legge 84/94 stabilisce che "l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate". Nell'Art. 10 della stessa legge si legge "il Segretario Generale elabora il Piano Regolatore Portuale avvalendosi della segreteria tecnico-operativa" e lo stesso Piano viene "adottato dal Comitato Portuale previa intesa con il comune o i comuni interessati."

2. La Regione Toscana ha disciplinato l'intesa citata nella legge 84/94 con l'Art. 21 comma 4 della L.R. 1/2005 che recita "per la definizione del Piano del porto, di cui all'Art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.84, si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati".

3. Il Comitato Portuale provvede, una volta raggiunta l'intesa, alla adozione del Piano che è quindi inviato, per il parere di competenza, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quest'ultimo si esprime nei termini previsti dall'Art. 5 comma 3 della L. 84/94.

4. Il Piano è sottoposto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) ed è trasmesso alla Regione Toscana per l'approvazione.

Art. 3 Variazione del Piano Regolatore Portuale

1. In merito alle proposte di revisioni, aggiornamenti e modifiche che possono essere apportate al PRP vigente, sulla base di quanto indicato dal Voto n. 93/2009 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali. Indirizzi tecnici, metodologici e ambiti procedimentali", queste si distinguono secondo le due tipologie descritte nei seguenti punti.

  1. a. Adeguamento Tecnico-Funzionale (di seguito ATF) al PRP vigente: qualsiasi proposta di revisione e/o aggiornamento al PRP vigente che, pur riguardando aspetti infrastrutturali anche significativi, è comunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi del PRP mantenendone inalterate le scelte strategiche di base. Quindi un ATF per essere definito tale deve rispettare i seguenti requisiti:
    1. i. sotto il profilo delle funzioni portuali, non può introdurre nuove destinazioni d'uso;
    2. ii. sotto il profilo infrastrutturale può introdurre modifiche più o meno rilevanti dell'assetto plano altimetrico e batimetrico delle opere ed infrastrutture contemplate dal PRP (come la forma e della lunghezza di moli e banchine, modifiche delle dimensioni e localizzazioni dei fabbricati di servizio, in una diversa articolazione della viabilità).
    3. iii. In qualsiasi caso le modifiche introdotte dall'ATF al PRP vigente:
      • - non devono comportare effetti negativi sotto il profilo ambientale;
      • - devono comunque rispettare i requisiti di fattibilità tecnica;
      • - non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
    Qualsiasi proposta di ATF al PRP vigente prima di poter essere attuata dovrà comunque essere sottoposte all'iter procedimentale di adozione, valutazione ed approvazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
  2. b. Variante al PRP vigente: qualsiasi proposta di variante al PRP vigente che comporti l'alterazione, anche parziale, degli obiettivi e delle strategie del PRP, introduce di fatto "modifiche sostanziali" e pertanto deve essere intesa come nuova "proposta di PRP" e dovrà quindi necessariamente percorre l'iter procedimentale di adozione, valutazione ed approvazione previste per l'approvazione del Piano.

2. A partire dall'adozione del Piano Regolatore Portuale da parte del Comitato Portuale, i procedimenti autorizzativi di cui al CAPO V, sono sospesi nel caso in cui siano in contrasto con il Piano adottato sino alla sua entrata in vigore a seguito della definitiva approvazione.

CAPO III IMPIANTO E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE

Art. 4 Articolazione del Piano Regolatore Portuale

1. Il Piano Regolatore Portuale si articola nei livelli strutturale, funzionale e localizzativo, secondo le modalità specificate nei successivi articoli.

2. Al livello strutturale, il Piano individua gli scenari evolutivi nei differenti settori merceologici nonché gli obiettivi di sviluppo da perseguire definendo il ruolo del Porto di Livorno nell'ambito del sistema marittimo regionale, nazionale ed internazionale.

3. Al livello funzionale, il Piano Regolatore Portuale definisce l'assetto infrastrutturale e le destinazioni d'uso atte a garantire la migliore organizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi da perseguire.

4. Al livello localizzativo, l'ambito del Piano si suddivide, facendo riferimento all'articolazione funzionale generale, in sotto-ambiti e relative aree funzionali, avuto riguardo all'assetto previsto, alla definizione dei rapporti con la struttura urbana e con la rete infrastrutturale di riferimento.

Art. 5 Elaborati del Piano Regolatore Portuale

Il Piano Regolatore Portuale è composto dagli elaborati elencati nel seguito. Gli elaborati grafici, in particolare, sono in parte di studio, ossia analitici, in parte propositivi.

  • RELAZIONE GENERALE ED ELABORATI INTEGRATIVI
    • Relazione generale
    • Analisi delle alternative e scelta della configurazione di Piano Regolatore
    • Stima tecnica economica degli interventi pianificati
    • Analisi costi-benefici
  • NORME DI ATTUAZIONE
    • Normativa di attuazione
  • STUDI DI SETTORE
    • Studio meteomarino
    • Studio penetrazione moto ondoso ed agitazione interna
    • Studio della circolazione idrica portuale e della qualità delle acque portuali
    • Studio della navigabilità
    • Analisi dell'interferenza delle opere con lo Scolmatore d'Arno ed il canale dei Navicelli
    • Studio della dinamica costiera e del potenziale insabbiamento dell'imboccatura portuale
    • Studio sulla gestione dei materiali di dragaggio
    • Inquadramento geologico e geotecnico
    • Analisi dei traffici portuali e previsioni di sviluppo
    • Analisi dell'accessibilità all'area portuale
    • Analisi e verifica del funzionamento dell'infrastruttura portuale
  • ELABORATI GRAFICI DI PIANO
    • Delimitazione dell'ambito del P.R.P
    • Planimetria delle aree demaniali
    • Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d'uso
    • Caratteri generali del P.R.P.
    • Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative - TAVOLA 1/5 - STATO ATTUALE
    • Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative - TAVOLA 2/5 - FASE 1
    • Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative - TAVOLA 3/5 - FASE 2
    • Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative - TAVOLA4/5 - FASE 3
    • Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative - TAVOLA5/5 - FASE 4
    • Viabilità ed interconnessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie esistenti. Inquadramento territoriale
    • Viabilità ed interconnessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie pianificate e programmate. Inquadramento territoriale
    • Viabilità ed interconnessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie esistenti. Ambito portuale
    • Viabilità ed interconnessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie pianificate e programmate. Ambito portuale
  • ELABORATI GRAFICI INTEGRATIVI DI PIANO
    • Planimetria ipotesi tipologiche di intervento
    • Ipotesi tipologiche di intervento - Sezioni - TAVOLA 1/2
    • Ipotesi tipologiche di intervento - Sezioni - TAVOLA 2/2
    • Particolare viabilità ed interconnessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie pianificate e programmate. Ambito portuale
  • ELABORATI GRAFICI DI DOCUMENTAZIONE
    • Planimetria dello stato di fatto dell'area portuale
    • Planimetria dello stato di fatto dell'area portuale e Piano Regolatore Portuale vigente
    • Planimetria dello stato di fatto dell'area portuale e Piano Regolatore Portuale 2010
    • Piano Regolatore Portuale vigente e confronto con P.R.P. 2010
  • ELABORATI VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (V.A.S.)

Art. 6 Livello funzionale del Piano Regolatore Portuale

1. Lo schema generale del Piano Regolatore Portuale, nell'affermare una condizione di multifunzionalità in relazione alle opere portuali, individua l'assetto complessivo del Porto di Livorno tramite la definizione delle componenti funzionali caratterizzanti nonché delle corrispondenti aree territoriali, ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma precedente, lo schema generale si articola nelle seguenti componenti funzionali caratterizzanti alle quali corrispondono le simbologie di fianco riportate:

funzione commerciale relativa allo svolgimento delle operazioni portualiC
funzione industriale, ivi compreso lo svolgimento di attività di riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navaleIA
funzione passeggeri, relativa all'esercizio dei servizi di assistenza ai traghettiPT
funzione passeggeri, relativa all'esercizio dei servizi di assistenza alle crocierePC
funzione diporto destinata a servire la nautica da diporto e il diportismo nautico, anche mediante l'approntamento dei relativi servizi complementariD
funzione pesca, relativa allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di pescaPS
funzioni urbane, relative alle zone del demanio marittimo portuale che rivestono un prevalente significato urbanoU
mobilità generaleM
servizi portualiS
impianti tecnologici portualiIT
opere marittime di protezioneOP

3. Le funzioni di cui al precedente comma sono comprensive delle attività connesse e servizi complementari rappresentati dalle:

  1. a) attività economiche, commerciali, amministrative e di controllo connesse all'esercizio delle funzioni previste;
  2. b) attività di manutenzione, riparazione e ricovero di mezzi operativi necessari allo svolgimento delle funzioni previste nonché le zone di accumulo per veicoli commerciali e parcheggi pertinenziali;
  3. c) attività di stoccaggio e manipolazione delle merci rientranti nel ciclo produttivo.

4. Per quanto attiene le aree a terra dette funzioni trovano attuazione previo rispetto della disciplina e delle modalità attuative che lo strumento urbanistico comunale definisce per le componenti del Sistema Portuale e delle Attività.

5. Completano il quadro del livello funzionale l'indicazione degli assetti infrastrutturali stradale e ferroviario sia interni sia esterni all'ambito portuale, utili per l'attuazione delle previsioni di Piano.

6. Nello schema generale di Piano è altresì fornita una valutazione d'insieme circa il quadro di riferimento ambientale, programmatico e progettuale sviluppato nel Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di V.A.S.

Art. 7 Livello localizzativo del Piano Regolatore Portuale

1. I sotto-ambiti rappresentano il riferimento fondamentale per la definizione localizzativa degli obiettivi del Piano Regolatore Portuale e degli interventi previsti. Ciascun sotto-ambito è caratterizzato in relazione agli obiettivi e criteri, alla funzione caratterizzante, alle opere a mare e a terra, nonché alle tipologie di intervento consentite.

2. Nell'ambito del porto di Livorno si individuano 2 sotto-ambiti:

  • - sotto-ambito porto operativo;
  • - sotto-ambito interazione città-porto.

3. All'interno del sotto-ambito porto operativo si individuano le seguenti aree territoriali:

  • * Area Porto Passeggeri
  • * Area Porto Prodotti Forestali
  • * Area Porto Autostrade del Mare
  • * Area Porto Multipurpose
  • * Area Porto Contenitori
  • * Area Porto Industriale produttivo
  • * Area Porto Prodotti Petroliferi
  • * Area Piattaforma Europa
  • * Area Porto Fluviale
  • * Aree per Cantieristica
  • * Area Logistica connessa ai traffici portuali

4. All'interno del sotto-ambito interazione città-porto si individuano le seguenti aree territoriali:

  • * Aree cerniera di transizione allo spazio urbano - Stazione marittima
  • * Aree cerniera di transizione allo spazio urbano - Aree archeologiche (Torre del Marzocco, fortificazioni Porto Mediceo)
  • * Aree cerniera di transizione allo spazio urbano - Distretto della nautica da diporto
  • * Aree cerniera di transizione allo spazio urbano - Aree destinate ai servizi di assistenza tecnica e commerciale della nautica da diporto, attracchi ed attrezzature per la pesca e attracchi mezzi Autorità Militari e mezzi di servizio
  • * Aree cerniera di transizione allo spazio urbano - Aree retroportuali per la logistica integrata

5. I perimetri degli ambiti e dei sotto-ambiti potranno subire modifiche non sostanziali in sede di progettazione esecutiva in relazione allo stato di fatto e alla migliore funzionalità delle opere, nel rispetto degli obbiettivi e delle prescrizioni delle presenti norme.

6. Le previsioni del Piano relative a ciascun sotto-ambito sono specificate negli schemi grafici e nelle schede tecniche che individuano gli obiettivi da perseguire, le funzioni caratterizzanti ed ammesse, i dati tecnici di riferimento, i criteri di progettazione e le priorità d'intervento.

7. Le funzioni presenti in un sotto-ambito e non espressamente individuate come funzioni caratterizzanti o ammesse, sono da considerarsi in regime di permanenza transitoria.

8. Per le funzioni in regime di permanenza transitoria sono ammessi gli interventi che, avuto riguardo all'esigenza di garantire e migliorare le condizioni di efficienza e sicurezza delle attività svolte, risultino compatibili con i programmi di intervento da sviluppare per il perseguimento degli obiettivi di Piano.

9. In ciascun ambito territoriale, le componenti funzionali, di cui al presente articolo, sono articolate secondo quanto di seguito indicato, ferme restando la disciplina e le modalità attuative degli strumenti urbanistici vigenti:

a. Funzione commercialeC
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionaliC1
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentariC2
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti alimentariC3
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti alimentariC4
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti chimici e petroliferiC5
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di containersC6
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuoveC7
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di merci unitizzate non TEUSC8
- operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di prodotti siderurgiciC9
b. Funzione industriale:IA
- riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione e allestimento navaleIA1
- riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e costruzione per la nautica da diportoIA2
- stoccaggio e lavorazione merci e serviziIA3
- stoccaggio, produzione e lavorazione di prodotti petroliferiIA4
- collettori per prodotti petroliferiIA5
- attività siderurgiche: lavorazione di prodotti siderurgiciIA6
- movimentazione materie prime e prodotti siderurgiciIA7
- produzione e lavorazione di prodotti chimiciIA8
c. Funzione passeggero-traghettistica: attracco, attesa e servizio ai traghettiPT
d. Funzione passeggero-crocieristica: attracco, attesa e servizio alle navi da crocieraPC
e. Funzione nautica da diportoD
- funzione nautica da diportoD1
- funzione yacht e mega yachtD2
- funzione nautica socialeD3
f. Funzione pescaPS
g. Mobilità generale:M
- Mobilità stradaleMS
- Viabilità urbanaMS1
- Viabilità portuale comuneMS2
- Spazi di esclusivo uso portuale destinati alla sosta di autovettureP1
- Spazi di esclusivo uso portuale destinati alla sosta di veicoli commercialiP2
- Varco doganaleVD
- Varco portualeVP
- Mobilità ferroviaria (linee, parchi e servizi ai mezzi e agli impianti ferroviari portuali)MF
h. Servizi portuali:S
- Servizi amministrativi, commerciali, di controllo, direzionali e tecnici connessi all'attività portuale (Autorità Portuale, imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici,...)S1
- Servizi di sicurezza e controlloS2
- Servizi alla nave (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale a bordo, forniture di bordo, raccolta e trattamento acque nere e di sentina e rifiuti solidi delle navi ...)S3
i. Impianti tecnologiciIT
Ai fini delle indicazioni di Piano Regolatore Portuale, rientrano in questa categoria gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. La loro localizzazione in ambito portuale è richiamata nelle singole schede di ambito, fermo restando che eventuali rilocalizzazioni e/o insediamenti di nuovi impianti saranno individuati d'intesa con gli Enti e le Amministrazioni competenti.
j. Opere marittime di protezione (dighe foranee di difesa)OP

10. Le componenti funzionali di cui al comma precedente, comprendono le attività connesse e i servizi complementari così rappresentati:

  1. a. attività direzionali, amministrative e di controllo connesse all'esercizio delle funzioni previste;
  2. b. attività di manutenzione, riparazione e ricovero dei mezzi operativi necessari allo svolgimento delle funzioni previste;
  3. c. attività di stoccaggio, manipolazione e lavorazione delle merci;
  4. d. attività commerciali (piccole, medie strutture di vendita), e servizi in genere (agenzie di servizio alle persone, sportelli bancari, ...);
  5. e. funzione abitativa (guardiole, ...);

11. Le funzioni D, PT, PC, S sono comprensive delle attività complementari all'accoglienza delle navi traghetto, delle navi da crociera e delle imbarcazioni da diporto, nonché delle strutture di servizio per riunioni o manifestazioni di interesse del porto.

12. Le funzioni PT e PC sono comprensive delle funzioni commerciali integrate nel servizio reso da navi traghetto e da crociera.

13. La funzione S è comprensiva della funzione abitativa (caserme, residenze di servizio, ...).

14. La funzione IA è comprensiva delle attività connesse alla produzione dei componenti, di servizi e assistenza.

15. Le opere la cui realizzazione è consentita sono relative alle funzioni caratterizzanti e alle attività connesse; Esse debbono soggiacere alle prescrizioni tecniche contenute nelle schede di cui alla seconda parte della presente normativa.

16. I servizi alle persone quali mense ed esercizi commerciali sono ammessi all'interno di ciascun ambito, qualora complementari alle attività ivi svolte, anche quando non espressamente richiamati nelle singole schede. Resta fermo lo specifico regime autorizzativo relativo all'esercizio delle singole attività.

17. La condizione di multifunzionalità che accompagna l'infrastruttura portuale è espressa da due voci:

  • * Tipo di naviglio accolto. Per ciascuna area territoriale, nella corrispondente scheda, il Piano individua il tipo di naviglio accolto relativo alla funzione caratterizzante e il tipo di naviglio la cui accoglienza è ammissibile.
  • * Polifunzionale. Esprime la situazione in cui le funzioni caratterizzanti l'ambito ed i sotto-ambiti siano molteplici. È relativa agli stati di trasformazione del porto; alle situazioni di necessità ai fini della sicurezza portuale; alle politiche gestionali flessibili.

18. Le funzioni eventualmente presenti ma non espressamente individuate negli aspetti funzionali ed operativi, sono da considerarsi in regime di transitorietà. Per tali funzioni sono ammessi gli interventi che, avuto riguardo all'esigenza di garantire e migliorare le condizioni di efficienza e sicurezza delle attività svolte, risultino compatibili con i programmi di intervento da sviluppare per il perseguimento degli obiettivi di Piano.

19. Gli assetti transitori in seguito alla progressiva attuazione del piano verranno puntualmente definiti nell'ottica del mantenimento dei traffici acquisiti o in corso di acquisizione, con specifiche deliberazioni degli organi dell'Autorità Portuale di Livorno.

CAPO IV EFFICACIA GIURIDICA DEL PIANO

Art. 8 Generalità

1. L'Amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo è improntata al perseguimento degli obiettivi di Piano.

2. Lo schema generale del Piano, integrato dalle indicazioni localizzative riguardanti i singoli sotto-ambiti territoriali, rappresenta il riferimento essenziale per lo sviluppo e la trasformazione del Porto di Livorno, ed ha efficacia prescrittiva per l'attuazione dei programmi e degli interventi nell'ambito portuale.

3. Nelle allegate schede tecniche e nella tavola "Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d'uso" sono illustrate le indicazioni di Piano relative ai sottoambiti, soggetti come detto alla disciplina ed alle modalità attuative degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le indicazioni riguardanti le infrastrutture ferroviarie e viabilistiche contenute nello schema generale di Piano Regolatore Portuale hanno efficacia propositiva nei confronti della successiva fase approvativa delle relative opere.

5. L 'efficacia delle previsioni del Piano riferiti agli ambiti è specificata nell'articolo 13.

CAPO V ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE

Art. 9 Piano Operativo Triennale

1. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'Art. 9, comma 3 della L. 84/94, sono individuate le azioni e i programmi di intervento da sviluppare nel triennio al fine di assicurare il coerente perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Regolatore Portuale.

2. Al fine di garantire il costante monitoraggio dei programmi avviati e la loro completa rispondenza alla funzionalità delle attività portuali, il Piano Operativo Triennale è soggetto ad aggiornamento annuale.

Art. 10 Fasi attuative

1. Il Piano Regolatore Portuale individua un'articolazione temporale in fasi ai fini del raggiungimento della configurazione portuale proposta. Tale articolazione temporale ha valore puramente indicativo e rappresenta una delle possibili soluzioni per lo svolgimento del processo di attuazione del Piano.

Art. 11 Realizzabilità degli interventi di Piano

1. La pianificazione di dettaglio dei singoli terminal, sentiti gli operatori interessati e conformemente alle schede tecniche di cui al successivo Art. 20, è definita e approvata direttamente dall'Autorità Portuale.

2. Nell'ambito e nei sotto-ambiti individuati, la realizzazione degli interventi da parte di soggetti terzi è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità Portuale cui spetta il compito di verificare la conformità dei relativi progetti alle previsioni di Piano.

3. Per gli interventi da autorizzare è richiesta, oltre a quanto prevede la vigente legislazione in materia di Lavori Pubblici, la produzione dei seguenti elaborati:

  • - stralcio della scheda tecnica con l'esatta ubicazione dell'area interessata;
  • - planimetria aggiornata dello stato di fatto riguardante l'area oggetto di intervento;
  • - relazione illustrante la coerenza con le norme prescrittive del Piano Regolatore Portuale;

4. Le modalità autorizzative di dettaglio relative alla realizzazione degli interventi previsti nel P.R.P. da parte di soggetti terzi verranno definite mediante regolamento specifico redatto dall'Autorità Portuale di concerto con il Comune per le opere di interesse (ad es. edifici). In Mancanza del suddetto regolamento si rimanda al Regolamento Urbanistico Comunale.

Art. 12 Aree esterne all'ambito portuale destinate a funzioni di interesse portuale

1. Nelle aree esterne all'ambito portuale destinate a funzioni di interesse portuale trova applicazione la disciplina prevista dallo strumento urbanistico comunale concordata con l'Autorità Portuale. Per l'attuazione delle relative previsioni può farsi ricorso a procedure di natura concertativa.

CAPO VI PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 13 Interpretazione delle indicazioni di Piano

1. I dati tecnici aventi valore prescrittivo sono contraddistinti da sottolineatura.

2. In caso di difformità tra le indicazioni contenute nelle schede tecniche e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, prevalgono i dati e le rappresentazioni contenute nelle schede.

3. Con riferimento alla progettazione attuativa degli interventi negli ambiti ad esclusiva operatività portuale:

  1. a. tutte le indicazioni contenute nelle schede tecniche riferite alle aree dei sotto-ambiti,i nonché le indicazioni specificate negli schemi grafici riferite al perimetro di ambito ed alla linea di massimo riempimento, hanno efficacia prescrittiva;
  2. b. le indicazioni contenute negli schemi grafici delle schede tecniche di ambito riferite alla linea ferroviaria, all'attestamento del fronte costruito e al perimetro delle aree dei sotto-ambiti, possono avere efficacia prescrittiva o di indirizzo, secondo la simbologia specificata nella legenda allegata alle presenti N. T. A.;

Art. 14 Grandezze relative alle opere marittime

1. Configurazione delle opere portuali: conformazione delle opere marittime previste.

2. Ampiezza del canale di accesso: misura la larghezza del canale, libero da ostacoli, che si sviluppa simmetricamente intorno alla linea che individua la rotta ideale di accesso delle massime navi che entrano ed escono dal porto.

3. Ampiezza dei bacini di evoluzione e dei cerchi di evoluzione: esprime la superficie del cerchio (di diametro minimo pari all'incirca ad 1,5 volte la lunghezza della massima nave che accede in quel punto del porto) all'interno del quale possono essere svolte manovre di modifica della rotta della nave per accedere alle banchine di accosto.

4. Profondità dei fronti di accosto di banchina: misura l'altezza normale del fondale sotto il livello medio mare.

5. Lunghezza dei fronti di accosto di banchina: misura la lunghezza del fronte destinato all'attracco delle navi e tiene conto delle modalità di ormeggio delle navi e della distanza da lasciare tra nave e nave.

Art. 15 Grandezze relative alle opere a terra

1. Perimetro di ambito: delimitazione dell'area entro cui valgono le indicazioni e i dati quantitativi di riferimento.

2. Area di concentrazione dei volumi: individua la superficie di pertinenza del costruito, corrispondente al lotto da asservire alla costruzione, comprensivo dei parcheggi pertinenziali e del verde per la mitigazione ambientale.

3. Rapporto di copertura: rapporto espresso in percentuale tra l'area di concentrazione dei volumi e la superficie dell'ambito.

4. L'altezza degli edifici (H): misura la differenza tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda la quale è data dall'intersezione tra l'intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici.

5. Distanza degli edifici dal fronte di accosto (DA): misura la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo che congiunge il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il filo banchina. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

6. Distanza dai confini e dalle recinzioni (DC): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine e/o le recinzioni. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

7. Distanza tra gli edifici (DE): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine e/o le recinzioni. I valori riportati nelle schede illustrative possono essere disattesi solo nel caso di stretta necessità di ordine tecnico.

8. Distanza degli edifici dalla viabilità stradale (DS): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine stradale della viabilità interna portuale prospiciente.

9. Distanza degli edifici dalla viabilità ferroviaria (DF): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell'edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni, degli elementi decorativi) ed il confine ferroviario della linea ferroviaria non pubblica interna al porto prospiciente.

Art. 16 Edifici e/o manufatti

1. Per gli edifici a servizio delle attività portuali il Piano consente tutti i tipi di intervento di cui all'Art. 19. Per la demolizione, in particolare, condizione necessaria è il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti condizioni:

  • - epoca di costruzione dell'edificio e/o manufatto non anteriore a 50 anni;
  • - incompatibilità con le caratteristiche funzionali ed operative relative al sotto-ambito di appartenenza.

Art. 17 Viabilità stradale e ferroviaria

1. Il Piano Regolatore Portuale descrive l'assetto infrastrutturale stradale - ferroviario principale interno al porto. Esso ha valore indicativo; la definizione dei tracciati nonché delle caratteristiche tecniche è rimandata ad una fase successiva di approfondimento progettuale, fermo restando quanto riportato nel seguito.

2. Viabilità stradale:

  • - predisposizione di opportune fasce di pertinenza, costituenti parte integrante della strada stessa ed utilizzabili unicamente per la realizzazione di altre componenti (banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterali, opere di sistemazione a verde finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell'impatto ambientale, piste ciclabili).
  • - larghezze minime tracciati principali: 22,80 m
  • - larghezze minime tracciati secondari: 9,00 m
  • - predisposizione di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,00 m
  • - predisposizione di passaggi pedonali di servizio, da realizzare con continuità in corrispondenza della viabilità principale, aventi larghezza non inferiore a 0,75 m nonché di banchine non inferiori a 0,50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili monodirezionali: 1.50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili bidirezionali: 2.50 m

Art. 18 Aree di sosta e di stoccaggio delle merci

1. Il Piano Regolatore Portuale individua due categorie di aree per la sosta:

  • - aree di sosta relative alle attività di banchina, ricadenti entro i perimetri di ambito portuale;
  • - aree di sosta pertinenti al costruito;

2. Per le aree di sosta relative alle attività di banchina, il Piano rimanda alla letteratura specializzata che, con appositi indici, stabilisce quantità e caratteristiche degli spazi necessari in relazione alla componente funzionale precipua nonché al volume del traffico.

3. Per le aree di sosta di pertinenza al costruito il Piano rimanda alle schede tecniche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le modalità di scarico, carico, movimentazione, trasporto e stoccaggio delle merci all'interno delle aree portuali verranno regolamentate dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi Tecnici preposti al controllo ed alla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Lo stoccaggio delle merci rinfuse potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute del personale che opera nei terminal e della popolazione in generale, e/o delle merci non pericolose ma in qualsiasi caso pulverulenti, deve avvenire all'interno di depositi completamente chiusi (ad es silos, capannoni, etc.) che ne impediscano la diffusione nell'ambiente circostante. La movimentazione delle rinfuse pericolose (ad es. carbone) e/o pulverulenti, deve avvenire mediante nastri trasportatori posti all'interno di cunicoli chiusi così da impedirne la diffusione nell'ambiente circostante. Per tutte le altre merci e/o rinfuse non pulverulenti è consentito lo stoccaggio nei piazzali in cumuli. In caso di movimentazione e stoccaggio occasionale e/o di breve durata di merci potenzialmente pericolose e/o pulverulenti le modalità di scarico, movimentazione e stoccaggio verranno definite dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi di controllo in tema di salute ed ambiente.

Art. 19 Tipologie d'intervento

1. Gli interventi consentiti dal Piano Regolatore Portuale, sia in relazione alle opere a mare che alle opere a terra, sono definiti nel modo che segue:

  1. a) manutenzione ordinaria: quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture delle opere nonché l'integrazione o il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti;
  2. b) manutenzione straordinaria: quelli necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle opere, nonché integrare i servizi tecnologici, senza che se ne alterino la configurazione complessiva, nel caso delle opere a mare, oppure i volumi e/o le superfici nel caso delle opere a terra.
  3. c) Ristrutturazione: quelli volti a trasformare le opere in maniera da portare ad una configurazione in tutto o in parte diversa dalla precedente.
  4. d) Demolizione: accompagnata dalla ricostruzione solo nei casi individuati dalle schede tecniche.
  5. e) Ampliamento: interventi di estensione ed ampliamento delle superfici esistenti.
  6. f) Nuova costruzione: interventi di nuova costruzione.

2. Le tipologie di intervento di cui alle lettere c), d), e), ed f) sono soggette alle autorizzazioni di cui al Capo V, fermo restando, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) le normali comunicazioni ed approvazioni in linea tecnica.

3. In mancanza di specificazione sono ammesse le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b).

4. Le opere realizzabili entro le aree funzionali definite dal Piano richiamano puntualmente le modalità d'uso del territorio relative a ciascuna categoria. Esse sono:

  • - moli e dighe foranee;
  • - banchine;
  • - pontili fissi e mobili;
  • - attrezzature di ormeggio;
  • - scali di alaggio e darsene travel-lift;
  • - bacini di carenaggio fissi e darsene per bacini di carenaggio mobili;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle merci;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle forniture di bordo;
  • - mezzi meccanici per la movimentazione delle merci e dei passeggeri;
  • - opere stradali;
  • - arredi connessi alla mobilità stradale carrabile e pedonale;
  • - parcheggi;
  • - stazione di rifornimento carburante;
  • - impianti generali;
  • - edifici destinati allo stoccaggio delle merci;
  • - edifici destinati alle attività relative ai cantieri navali e mezzi meccanici di corredo;
  • - edifici destati al commercio al dettaglio e all'ingrosso;
  • - edifici adibiti ad uffici, a sportelli bancari, alle agenzie di servizio alle persone;
  • - edifici destinati alla ricettività e al turismo (bar, ristoranti, alberghi, biglietterie, sale di attesa, etc.);
  • - edifici destinati allo sport, allo spettacolo ed alla cultura.
  • - locali adibiti al deposito di materiali e/o mezzi.
  • - edifici a servizio delle unità militari
Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021