Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 3 Variazione del Piano Regolatore Portuale

1. In merito alle proposte di revisioni, aggiornamenti e modifiche che possono essere apportate al PRP vigente, sulla base di quanto indicato dal Voto n. 93/2009 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali. Indirizzi tecnici, metodologici e ambiti procedimentali", queste si distinguono secondo le due tipologie descritte nei seguenti punti.

  1. a. Adeguamento Tecnico-Funzionale (di seguito ATF) al PRP vigente: qualsiasi proposta di revisione e/o aggiornamento al PRP vigente che, pur riguardando aspetti infrastrutturali anche significativi, è comunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi del PRP mantenendone inalterate le scelte strategiche di base. Quindi un ATF per essere definito tale deve rispettare i seguenti requisiti:
    1. i. sotto il profilo delle funzioni portuali, non può introdurre nuove destinazioni d'uso;
    2. ii. sotto il profilo infrastrutturale può introdurre modifiche più o meno rilevanti dell'assetto plano altimetrico e batimetrico delle opere ed infrastrutture contemplate dal PRP (come la forma e della lunghezza di moli e banchine, modifiche delle dimensioni e localizzazioni dei fabbricati di servizio, in una diversa articolazione della viabilità).
    3. iii. In qualsiasi caso le modifiche introdotte dall'ATF al PRP vigente:
      • - non devono comportare effetti negativi sotto il profilo ambientale;
      • - devono comunque rispettare i requisiti di fattibilità tecnica;
      • - non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
    Qualsiasi proposta di ATF al PRP vigente prima di poter essere attuata dovrà comunque essere sottoposte all'iter procedimentale di adozione, valutazione ed approvazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
  2. b. Variante al PRP vigente: qualsiasi proposta di variante al PRP vigente che comporti l'alterazione, anche parziale, degli obiettivi e delle strategie del PRP, introduce di fatto "modifiche sostanziali" e pertanto deve essere intesa come nuova "proposta di PRP" e dovrà quindi necessariamente percorre l'iter procedimentale di adozione, valutazione ed approvazione previste per l'approvazione del Piano.

2. A partire dall'adozione del Piano Regolatore Portuale da parte del Comitato Portuale, i procedimenti autorizzativi di cui al CAPO V, sono sospesi nel caso in cui siano in contrasto con il Piano adottato sino alla sua entrata in vigore a seguito della definitiva approvazione.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021