Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 2 Procedure di adozione e approvazione

1. La legge 84/94 stabilisce che "l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate". Nell'Art. 10 della stessa legge si legge "il Segretario Generale elabora il Piano Regolatore Portuale avvalendosi della segreteria tecnico-operativa" e lo stesso Piano viene "adottato dal Comitato Portuale previa intesa con il comune o i comuni interessati."

2. La Regione Toscana ha disciplinato l'intesa citata nella legge 84/94 con l'Art. 21 comma 4 della L.R. 1/2005 che recita "per la definizione del Piano del porto, di cui all'Art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.84, si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati".

3. Il Comitato Portuale provvede, una volta raggiunta l'intesa, alla adozione del Piano che è quindi inviato, per il parere di competenza, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quest'ultimo si esprime nei termini previsti dall'Art. 5 comma 3 della L. 84/94.

4. Il Piano è sottoposto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) ed è trasmesso alla Regione Toscana per l'approvazione.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021