Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 10 Criteri Progettuali

1. Per quanto attiene alle specifiche progettuali di impostazione della fase attuativa di piano valgono i riferimenti dell'Allegato Il - Direttive e standard per la pianificazione e progettazione dei porti e approdi turistici del Master Pian" La rete dei porti toscani " in coerenza con quanto disposto dalle Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici della A.I.P.C.N. - P .I.A.N.C. approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2. Il canale di accesso all'approdo e le opere esterne di difesa sono quelle esistenti del porto commerciale di Livorno.

3. Imboccatura approdo turistico: indicativamente non inferiore a 5 volte la larghezza dell'imbarcazione più grande ( per doppio senso di circolazione ); comunque non inferiore a 1 volta la lunghezza dell'imbarcazione più grande e mai meno di 30 m. La profondità dell'imboccatura indicativamente non può essere inferiore a - 3 ,0 m dal l.m.m.

4. Cerchi di evoluzione: diametro raccomandato almeno 1,5 volte la lunghezza della più grande imbarcazione ospite del porto ( minimo 50 m). In avamporto si raccomanda un cerchio di evoluzione principale di raggio dell'ordine della lunghezza della imbarcazione maggiore.

5. Canali di manovra si consiglia un dimensionamento in base ai seguenti criteri:

  • - Minimo 1,3 volte la lunghezza della imbarcazione più grande di cui si prevede il transito nel canale con dispositivi d'ormeggio anche laterali (briccole, finger, mini finger),
  • - Minimo 1,4 volte la lunghezza della imbarcazione più grande di cui si prevede il transito nel canale, con dispositivi d'ormeggio solo longitudinali (corpi morti con trappe o pendini o simili).

Nel dimensionamento della larghezza si dovrà comunque tener conto della maggiore manovrabilità delle piccole imbarcazioni da diporto rispetto a quelle più grandi.

6. Darsene di ormeggio: ciascuna darsena delimitata dai pontili di ormeggio, fissi o galleggianti, ospiterà a meno di specifici motivi ostativi, imbarcazioni della stessa categoria ed avrà larghezza pari a circa 3,6 volte la lunghezza dei natanti ormeggiati, garantendo un ottimo standard funzionale in relazione alla facilità di accesso e di manovra.

7. Strutture fisse (sporgenti, ponti li e nuovi banchinamenti): si utilizzeranno prevalentemente strutture che possano minimizzare operazioni di dragaggio e bonifica dei fondali. Ciò allo scopo di limitare movimentazioni di materiali potenzialmente inquinati, il cui smaltimento potrebbe risultare complicato e certamente oneroso. Per gli sporgenti di perimetrazione/difesa dell'approdo turistico sarà da verificare la possibilità di realizzare strutture non totalmente riflettenti.

8. Dimensioni e caratteristiche dei pontili fissi e galleggianti.

  1. a) Si ritiene opportuno dimensionare i pontili in base ai seguenti criteri:
    • - Minimo 2 m per pontili di lunghezza inferiore a 100 m e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10m,),
    • - Minimo 2,5 m per pontili di lunghezza contenuta tra 100 e 150 m e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza compresa tra 10 e 20 m,),
    • - Minimo 3 m per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 m.
  2. b) Sono consigliabili pontili di lunghezza superiore a 150 m ave possibile, si suggerisce di disporre l'asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante.
  3. c) È necessario che i ponti li fissi abbiano le seguenti caratteristiche:
    • - Il sovraccarico variabile verticale per pontili pedonali di norma non dovrà essere inferiore a 400 kg/m2,
    • - La quota del pontile intesa come distanza tra il livello del mare e il piano di calpestio è da valutare in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare e alle variazioni del livello del mare: Tuttavia si raccomanda un valore minimo di 1 m sul livello medio mare e, indicativamente, non inferiore a 0,50 m in condizioni di massimo livello di mare.
  4. d) È necessario che i pontili galleggianti abbiano le seguenti caratteristiche:
    • - Il sovraccarico variabile verticale per pontili pedonali, fino al completo affondamento dei galleggianti posti sotto il piano di calpestio, non dovrà essere inferiore a 200 kg/rn2 ,
    • - Bordo libero del pontile galleggiante in assenza di sovraccarichi variabili verticali (distanza tra il livello del mare e il piano di calpestio): è da valutare in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare: Si raccomanda comunque un valore minimo di almeno 0,50 m,
    • - Le azioni orizzontali sul pontile galleggiante devono essere calcolate in relazione alle condizioni d'uso e, indicativamente, non possono essere inferiori a 100 kg/m,
    • - La stabilità trasversale minima del singolo elemento galleggiante, non collegato agli altri, deve essere tale da sopportare un carico di 150 kg/m2 distribuito su metà larghezza del piano di calpestio mantenendo, altresì, un bordo libero residuo di almeno 0,05 m,
    • - I pontili galleggianti, compresi i relativi dispositivi di ormeggio, devono possedere caratteristiche di alta resistenza nei confronti delle aggressioni dell'ambiente marino e devono avere sistemi di galleggiamento inaffondabili e di idonea resistenza alla combustione (classe di reazione al fuoco 1),
    • - Il piano di calpestio dei pontili galleggianti deve essere dimensionato per sopportare il sovraccarico accidentale verticale sopra indicato e deve essere realizzato con materiale antiscivolo di provata durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi.

9. Passerelle di accesso ai pontili galleggianti: si ritiene opportuno che le passerelle mobili, colleganti le banchine o i pontili fissi con i pontili galleggianti, abbiano le seguenti caratteristiche geometriche:

  • - Larghezza non inferiore a 1,20 m,
  • - Pendenza non superiore al 33% nelle sfavorevoli condizioni di livello del mare nel bacino portuale.

Il piano di calpestio deve essere realizzato con materiale antiscivolo di provata durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi. 10 Dispositivi per l'ormeggio delle imbarcazioni: sono ammessi dispositivi tradizionali (corpi morti, catene di fondo e trappe) sia minifinger, finger o altro.

11. Tenendo conto delle specifiche di riferimento sopra indicate e degli spazi disponibili per il posizionamento degli ormeggi, la capacità complessiva dell'approdo è valutabile in massimo 600 posti barca con mix dimensionale compreso tra 5/6 metri di lunghezza fino a 50 metri. Le dimensioni dei posti barca sono quelli previsti dall'Art. 7 dell'Allegato 11-Direttive e standard per la pianificazione e progettazione dei porti e approdi turistici del Master Pian" La rete dei porti toscani ".

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021