Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 6 Destinazioni d'uso specchi acquei

1. Le destinazione d'uso attengono ai sub-ambiti di progettazione indicati all'Art. 5 e riportati nella Tav. n. 9 - Planimetria di progetto degli interventi.

2. La zona PM1 è destinata all'ormeggio delle unità della Marina Militare, limitatamente all'area in consegna come indicato al c.3 dell'Art. 3 delle presenti norme, della Corporazione dei Piloti del Porto e del diporto nautico. La regolamentazione degli usi è assoggettata a eventuali accordi tra Autorità Portuale, Maridipart La Spezia e Capitaneria di Porto.

3. La zona PM2 è destinata all'ormeggio in banchina delle imbarcazioni maggiori dell'approdo turistico.

4. Per le zone PM3 e PM4 è prevista la realizzazione di pontili fissi o galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni. In entrambe le zone sono consentiti interventi di riperimetrazione ed avanzamento delle banchine esistenti.

5. Per le zone DN1, DN2, e DN3 è prevista la realizzazione di pontili fissi o galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni. Nelle stesse zone sono altresì previsti interventi di adeguamento delle banchine esistenti.

6. II fosso di progetto FM, che mette in collegamento la darsena Nuova con il tratto di mare denominato Bellana, ha come destinazione prevalente la funzione di ricambio d'acqua per gli specchi interni e di via d'acqua per il transito delle piccole imbarcazioni.

7. Lo specchio acqueo di fronte all'area DNP è destinato alla pesca professionistica

8. La superficie netta destinata ai posti barca ( esclusa la superficie destinata ad interventi di banchinamento e a ponti li di ormeggio, a canali di accesso, spazi di manovra e di ormeggio di poppa alle imbarcazioni) sarà non superiore a 0,7 della superficie lorda disponibile nei sub ambiti PM1 e PM2 ( accosti in banchina) e non superiore a 0,5 nei sub-ambiti PM3, PM4, DN1, DN2 e DN3.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021