Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 4 Opere fisse di protezione

1. Sono consentite le seguenti opere fisse di protezione così come indicate in linea di massima nella Tav. n. 9 - Planimetria di progetto degli interventi:

  1. a) uno sporgente localizzato ortogonalmente in testata al Molo Mediceo avente lo scopo di limitare l'agitazione ondosa residua lungo la limitrofa banchina, denominato" opera fissa di protezione banchina Piloti e Marina Militare",
  2. b) due sporgenti di protezione, uno radicato al molo Mediceo e l'altro quale prolungamento del molo Elba, in testa al quale è prevista la realizzazione del distributore di carburanti, denominati" opere fisse di protezione e perimetrazione approdo turistico ".

2. Le opere di cui al comma 1, come riportate in Tav. 9, sono indicazioni nori vincolanti sviluppate a livello di pianificazione d'uso dell'ambito territoriale di variante. Articolazione plani metrica e tipologie realizzative delle stesse saranno compiutamente definite nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021