Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 19 Tipologie d'intervento

1. Gli interventi consentiti dal Piano Regolatore Portuale, sia in relazione alle opere a mare che alle opere a terra, sono definiti nel modo che segue:

  1. a) manutenzione ordinaria: quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture delle opere nonché l'integrazione o il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti;
  2. b) manutenzione straordinaria: quelli necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle opere, nonché integrare i servizi tecnologici, senza che se ne alterino la configurazione complessiva, nel caso delle opere a mare, oppure i volumi e/o le superfici nel caso delle opere a terra.
  3. c) Ristrutturazione: quelli volti a trasformare le opere in maniera da portare ad una configurazione in tutto o in parte diversa dalla precedente.
  4. d) Demolizione: accompagnata dalla ricostruzione solo nei casi individuati dalle schede tecniche.
  5. e) Ampliamento: interventi di estensione ed ampliamento delle superfici esistenti.
  6. f) Nuova costruzione: interventi di nuova costruzione.

2. Le tipologie di intervento di cui alle lettere c), d), e), ed f) sono soggette alle autorizzazioni di cui al Capo V, fermo restando, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) le normali comunicazioni ed approvazioni in linea tecnica.

3. In mancanza di specificazione sono ammesse le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b).

4. Le opere realizzabili entro le aree funzionali definite dal Piano richiamano puntualmente le modalità d'uso del territorio relative a ciascuna categoria. Esse sono:

  • - moli e dighe foranee;
  • - banchine;
  • - pontili fissi e mobili;
  • - attrezzature di ormeggio;
  • - scali di alaggio e darsene travel-lift;
  • - bacini di carenaggio fissi e darsene per bacini di carenaggio mobili;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle merci;
  • - mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle forniture di bordo;
  • - mezzi meccanici per la movimentazione delle merci e dei passeggeri;
  • - opere stradali;
  • - arredi connessi alla mobilità stradale carrabile e pedonale;
  • - parcheggi;
  • - stazione di rifornimento carburante;
  • - impianti generali;
  • - edifici destinati allo stoccaggio delle merci;
  • - edifici destinati alle attività relative ai cantieri navali e mezzi meccanici di corredo;
  • - edifici destati al commercio al dettaglio e all'ingrosso;
  • - edifici adibiti ad uffici, a sportelli bancari, alle agenzie di servizio alle persone;
  • - edifici destinati alla ricettività e al turismo (bar, ristoranti, alberghi, biglietterie, sale di attesa, etc.);
  • - edifici destinati allo sport, allo spettacolo ed alla cultura.
  • - locali adibiti al deposito di materiali e/o mezzi.
  • - edifici a servizio delle unità militari
Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021