Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 18 Aree di sosta e di stoccaggio delle merci

1. Il Piano Regolatore Portuale individua due categorie di aree per la sosta:

  • - aree di sosta relative alle attività di banchina, ricadenti entro i perimetri di ambito portuale;
  • - aree di sosta pertinenti al costruito;

2. Per le aree di sosta relative alle attività di banchina, il Piano rimanda alla letteratura specializzata che, con appositi indici, stabilisce quantità e caratteristiche degli spazi necessari in relazione alla componente funzionale precipua nonché al volume del traffico.

3. Per le aree di sosta di pertinenza al costruito il Piano rimanda alle schede tecniche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le modalità di scarico, carico, movimentazione, trasporto e stoccaggio delle merci all'interno delle aree portuali verranno regolamentate dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi Tecnici preposti al controllo ed alla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Lo stoccaggio delle merci rinfuse potenzialmente pericolose per la sicurezza e la salute del personale che opera nei terminal e della popolazione in generale, e/o delle merci non pericolose ma in qualsiasi caso pulverulenti, deve avvenire all'interno di depositi completamente chiusi (ad es silos, capannoni, etc.) che ne impediscano la diffusione nell'ambiente circostante. La movimentazione delle rinfuse pericolose (ad es. carbone) e/o pulverulenti, deve avvenire mediante nastri trasportatori posti all'interno di cunicoli chiusi così da impedirne la diffusione nell'ambiente circostante. Per tutte le altre merci e/o rinfuse non pulverulenti è consentito lo stoccaggio nei piazzali in cumuli. In caso di movimentazione e stoccaggio occasionale e/o di breve durata di merci potenzialmente pericolose e/o pulverulenti le modalità di scarico, movimentazione e stoccaggio verranno definite dall'Autorità Portuale sentiti gli Organi di controllo in tema di salute ed ambiente.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021