Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 17 Viabilità stradale e ferroviaria

1. Il Piano Regolatore Portuale descrive l'assetto infrastrutturale stradale - ferroviario principale interno al porto. Esso ha valore indicativo; la definizione dei tracciati nonché delle caratteristiche tecniche è rimandata ad una fase successiva di approfondimento progettuale, fermo restando quanto riportato nel seguito.

2. Viabilità stradale:

  • - predisposizione di opportune fasce di pertinenza, costituenti parte integrante della strada stessa ed utilizzabili unicamente per la realizzazione di altre componenti (banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterali, opere di sistemazione a verde finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell'impatto ambientale, piste ciclabili).
  • - larghezze minime tracciati principali: 22,80 m
  • - larghezze minime tracciati secondari: 9,00 m
  • - predisposizione di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,00 m
  • - predisposizione di passaggi pedonali di servizio, da realizzare con continuità in corrispondenza della viabilità principale, aventi larghezza non inferiore a 0,75 m nonché di banchine non inferiori a 0,50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili monodirezionali: 1.50 m
  • - larghezze minime corsia piste ciclabili bidirezionali: 2.50 m
Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021