Normativa di attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 11 Realizzabilità degli interventi di Piano

1. La pianificazione di dettaglio dei singoli terminal, sentiti gli operatori interessati e conformemente alle schede tecniche di cui al successivo Art. 20, è definita e approvata direttamente dall'Autorità Portuale.

2. Nell'ambito e nei sotto-ambiti individuati, la realizzazione degli interventi da parte di soggetti terzi è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità Portuale cui spetta il compito di verificare la conformità dei relativi progetti alle previsioni di Piano.

3. Per gli interventi da autorizzare è richiesta, oltre a quanto prevede la vigente legislazione in materia di Lavori Pubblici, la produzione dei seguenti elaborati:

  • - stralcio della scheda tecnica con l'esatta ubicazione dell'area interessata;
  • - planimetria aggiornata dello stato di fatto riguardante l'area oggetto di intervento;
  • - relazione illustrante la coerenza con le norme prescrittive del Piano Regolatore Portuale;

4. Le modalità autorizzative di dettaglio relative alla realizzazione degli interventi previsti nel P.R.P. da parte di soggetti terzi verranno definite mediante regolamento specifico redatto dall'Autorità Portuale di concerto con il Comune per le opere di interesse (ad es. edifici). In Mancanza del suddetto regolamento si rimanda al Regolamento Urbanistico Comunale.

Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2021